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Il Danno Derivante da Vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni

21 aprile 2022

La legge n.210 del 25 febbraio 1992 ha introdotto un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati. L'impulso all'emissione di tale norma venne da una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n.307/1990) che dichiarò la illegittimità costituzionale per violazione degli artt.2 e 32 della Costituzione della Legge che sanciva l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica per i bambini entro il primo anno di età, nella parte in cui non prevedeva alcun obbligo a carico dello Stato, di corrispondere un indennizzo in caso di danno subito dal bambino vaccinato o da altra persona che subiva conseguenze sfavorevoli in relazione all'assistenza diretta di questo.

La ragione di tale pronuncia costituzionale risiede sulla valutazione del bene salute nella sua duplice accezione: la prima riguarda la salute intesa come interesse della collettività, tale da giustificare un trattamento sanitario obbligatorio, la seconda attiene al diritto alla salute come piena tutela dell'integrità psicofisica dell'individuo. Ne consegue che un trattamento sanitario imposto da una legge non è incompatibile con il dettato dell'art.32 Cost. solo se sia diretto a tutelare o migliorare la salute del destinatario e contemporaneamente a preservare l'integrità della salute della collettività. Pertanto un trattamento sanitario (come la vaccinazione) può rendersi obbligatorio se è previsto che lo stato di salute di colui che vi è assoggettato non subisca conseguenze negative. Nel caso in cui invece il soggetto sottoposto a trattamento obbligatorio sia vittima di un danno irreversibile, l'interesse collettivo non è sufficiente a giustificare l'imposizione della misura sanitaria.

Da tali considerazioni discende il fondamento giuridico della prestazione patrimoniale prevista dalla citata Legge 210/92 con cui si assicura il contenuto minimo del diritto alla salute di ogni individuo che, in quanto tale, ne è titolare, ponendosi a carico della collettività, e quindi dello Stato, un sistema di indennizzo affinchè lo stesso possa ricevere un equo ristoro in caso di danno patito, se è in rapporto causale diretto al trattamento sanitario cui è stato sottoposto.

La giurisprudenza costituzionale negli anni successivi ha allargato la platea dei destinatari di tale ristoro economico estendendola anche a coloro che si sono sottoposti ad una vaccinazione fortemente consigliata e non obbligatoria(cfr. Corte Cost. n. 107/2012, Corte Cost. 268/2017) .

Ancora più di recente la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n.118/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1 Legge 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente all'integrità psico-fisica a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, poiché la vaccinazione raccomandata non riguarda solo la tutela del singolo individuo ma anche quella della salute dell'intera collettività, i principi richiamati dagli artt.2, 3 e 32 della Costituzione, dovrebbero necessariamente “traslare sulla collettività le conseguenze negative che il vaccino abbia provocato nel singolo”.

Immediato corollario di quanto sopra detto è la possibilità di accedere all'indennizzo previsto a carico dello Stato anche per coloro che si sono sottoposti a vaccinazione durante la recente pandemia da COVID 19.

 

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